TITOLO I – Definizione e finalità
ART. 1 – È costituita con sede a Settimo T.se un’associazione che assume la denominazione di: “LAIMA” ART. 2 – L’Associazione è un centro permanente di promozione sociale e culturale a carattere volontario e democratico. L’Associazione non persegue finalità di lucro, e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione, ed ha durata illimitata, fino a quando l’Assemblea non ne deliberi lo scioglimento nei modi previsti dall’art. 19. L’associazione potrà istituire sedi secondarie su tutto il territorio italiano, dell’Unione Europea e di qualunque altro stato. ART. 3– L’Associazione opera per promuovere: a) attività in ambito pedagogico ed educativo in molteplici ambiti socio-culturali (intercultura, arte, studi di genere ed eco-femminismo, ecologia, attività psico-fisiche, turismo); b) una società multiculturale e la diffusione del pensiero, delle credenze, degli usi e costumi delle svariate minoranze etniche al fine di favorire ed espandere la capacità di coabitare/convivere con altre culture, tradizioni, generazioni e contesti umani; c) la crescita del benessere delle persone attraverso attività di promozione culturale diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione culturale. d) attività che possano venire incontro alle varie esigenze delle famiglie con minori e favorire una genitorialità serena e consapevole in coerenza con i principi e le finalità espresse dalla L.285/97; e) convegni, dibattiti, seminari, proiezioni di film, concerti, spettacoli, corsi inerenti tutte le forme artistiche ed espressive al fine di divulgare la cultura della non-violenza e quella matristica e superare i confini di genere e di orientamento sessuale Sono compiti dell’Associazione: f) contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini promuovendo sia lo scambio tra culture diverse sia la solidarietà, per favorire la difesa delle libertà civili individuali e collettive; h) favorire l’estensione di attività culturali e ricreative, di formazione e di informazione; organizzare iniziative, servizi, attività culturali, ricreative, sportive, turistiche, enogastronomiche, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e svago dei soci e dei cittadini nel rispetto dell’ambiente e della natura, anche in collaborazione con altre associazioni, Enti, aziende e cooperative non in contrasto con il presente Statuto e che agevolino l’attuazione degli scopi associativi. Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l’associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.
TITOLO II – I Soci
ART. 4 – Il numero dei soci è illimitato. All’Associazione possono aderire tutti i cittadini, senza distinzione di genere, età, condizione sociale, professione, orientamento sessuale, appartenenza politica e religiosa, etnia, lingua e cittadinanza. ART. 5 – Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violi tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. ART. 6 – Per essere ammessi a socio è necessario: Formulare richiesta al Consiglio Direttivo, indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza. Dichiarare di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organismi sociali. ART. 7 – È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o pi consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro 30 giorni dalla data di richiesta, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda sia accettata al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale e il nominativo verrà annotato sul libro soci. A seguito dell’accettazione il socio diventa titolare di diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. Nel caso la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione. ART. 8 – I soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni indette dall’Associazione stessa, a riunirsi in un assemblea per discutere e votare sulle questioni inerenti all’Associazione, di eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti. ART. 9 – I soci sono tenuti: al pagamento annuale della quota sociale; alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organismi sociali, nonché a mantenere una irreprensibile condotta civile e morale all’interno dei locali dell’Associazione. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile. ART. 10 – La qualifica di socio si perde per: decesso; mancato pagamento della quota sociale; dimissioni; espulsione o radiazione. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante la sospensione temporanea o l’espulsione o radiazione per i seguenti motivi: quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle delibere adottate dagli organismi sociali; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione; quando sia accertato che un socio si sia appropriato indebitamente di fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell’Associazione. Contro ogni provvedimento di sospensione, radiazione o espulsione è ammesso il ricorso entro 30 giorni, sul quale si pronuncerà in via definitiva la prima Assemblea dei Soci. TITOLO III – Patrimonio, risorse, amministrazione ART. 11 – Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da: a) beni mobili ed immobili di proprietà della stessa; b) fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio; c) contributi, erogazioni e lasciti diversi. ART. 12 – L’esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all’Assemblea dei Soci entro il 30 Aprile dell’anno successivo. Ulteriore proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza dell’esercizio e le partite creditorie e debitorie. ART. 13 – Il residuo attivo sarà devoluto come segue: il 10% a fondo riserva; il rimanente a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all’art.3, per nuovi impianti o attrezzature, o devolute ad altre associazioni per finalità sociali e di solidarietà. TITOLO IV – Organismi dell’Associazione ART. 14 – Sono organismi di direzione dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente. Gli organismi di direzione rappresentano l’Associazione nei confronti delle istituzioni, delle organizzazioni sociali e politiche. Tutte le cariche elettive sono gratuite. ART. 15 – Assemblee dei Soci 1) Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo con annuncio scritto affisso all’interno della sede contenente ordine del giorno, data, ora e luogo di prima e seconda convocazione, con preavviso di gg. 15; o dietro richiesta scritta e motivata di 1/3 dei soci. 2) In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei partecipanti. La seconda convocazione può avere luogo mezz’ora dopo la prima. Non è ammessa la delega. 3) L’Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile successivo. Essa: approva il rendiconto economico-finanziario; approva le linee generali del programma di attività per l’anno in corso e il relativo documento economico-programmatico; elegge gli organismi direttivi e quelli di garanzia e controllo secondo la scadenza prevista; approva i regolamenti; approva gli stanziamenti per le iniziative previste dal precedente art.13. 4) L’Assemblea straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello Statuto, necessita della presenza di almeno 1/3 dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno 3/5 dei presenti. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell’Associazione valgono le norme di cui all’art. 19. 5) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta 1/10 dei presenti. Per la elezione delle cariche sociali la votazione, di norma, avverrà a scrutinio segreto. 6) L’Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dall’Assemblea stessa; le delibere adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali. Tale verbale dovrà poi essere messo a disposizione dei soci. ART. 16 – Il Consiglio Direttivo 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 eletti fra i soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. 2) Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale per tutti gli atti, compresi la stipula di contratti, l’apertura di conti correnti e di tutte le operazioni bancarie, è il responsabile di ogni attività, convoca e presiede il Consiglio Direttivo; il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento, ne assume le mansioni; questa carica non è incompatibile con quella di Segretario; il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell’associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente. I verbali del Consiglio Direttivo dovranno essere a disposizione dei soci. Il Direttivo può fissare le responsabilità degli altri consiglieri in ordine alle attività dell’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. È riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare altri componenti fino ad un massimo di 1/3. 3) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 30 giorni e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta 1/3 dei consiglieri. Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità dei voti comporta la reiezione della proposta. 4) Il Consiglio Direttivo deve: redigere i programmi di attività sociali previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci; curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; redigere il rendiconto economico finanziario; compilare i progetti per l’impegno dei residui del bilancio da sottoporre all’Assemblea; deliberare circa l’eventuale istituzione di sedi secondarie ove ne ravvisasse la necessità; deliberare eventuali affiliazioni o adesioni ad associazioni di promozione sociale, enti di promozione sportiva, e/o Federazioni sportive; stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale; deliberare circa l’ammissione dei soci, può delegare allo scopo uno o più consiglieri; deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci; favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’Associazione. Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo. 5) I consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all’elezione del Direttivo, diversamente a discrezione del Consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in 1/3 dei componenti originari, dopo tale soglia il Direttivo decade. Il Direttivo decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’Assemblea dei Soci indicendo nuove elezioni entro 15 giorni. ART. 17 – Collegio dei Sindaci revisori Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo. Qualora si renda necessario per Legge o l’Assemblea lo ritenga opportuno, verrà nominato il Collegio dei Sindaci revisori formato da tre componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all’Associazione, ma con comprovate capacità tecniche, conoscenza dell’Associazione e moralità. Ha il compito di controllare tutta l’attività amministrativa e finanziaria dell’Associazione, nonché di verificare l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio e all’Assemblea. I Sindaci revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo. Durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. ART. 18 – Incompatibilità 1) I consiglieri non possono ricoprire incarichi analoghi in organizzazioni sportive aventi la medesima finalità (nell’ambito delle stesse discipline), pena la radiazione o sospensione dall’incarico. 2) Le cariche di Consigliere e Sindaco revisore sono incompatibili.
TITOLO V – Norme finali e transitorie
ART. 19 – Scioglimento La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i 4/5 dei soci in un’Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno 20 giorni, di cui l’ultima adeguatamente pubblicizzata, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato. L’Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto e comunque per scopi di utilità sociale. ART. 21 – Rinvio Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l’Assemblea ai sensi del codice civile e delle norme vigenti.
Settimo Torinese,18/01/2010